Associazione Radioamatori Italiani - sezione di PESCARA |
|
CONVENZIONE TRA REGIONE
ABRUZZO Associazione
Radioamatori Italiani ‑ COMITATO REGIONALE ABRUZZO (ART.
4 L.R. 25‑06‑2007, N. 13) Premesso: che
con L.R. ‑ 25,06.2007, n. 13, recante “Partecipazione della Associazione
Radioamatori Italiani Comitato
Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile” la Regione Abruzzo,
secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14.12.1993, n. 72, stabilisce di
avvalersi della Associazione Radioamatori Italiani‑ Comitato Regionale
Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. Abruzzo, per le comunicazioni radio
alternative per esigenze di protezione civile. che
(a stessa legge: >
all’art. 2 ha definito le attività della A.R.I. Abruzzo;
all'art 3 ha definito i contributi ed oneri da sostenere da parte del la
Regione Abruzzo; >
all'art, 4 dispone che, al fine dì dare operatività alle finalità ed
alle attività individuate negli
artt. 1 e 2, i rapporti tra la Regione Abruzzo e la A.R.I. Abruzzo
debbano essere regolati da
apposita convenzione. Promesso
ciò tra
la Regione Abruzzo con sede ed domicilio fiscale in L'Aquila Piazza S. Giusta
rappresentata dal dr‑ ing. Pierluigi
Caputi Direttore della Direzione LL.PP. e Protezione Civile e la
A.R.I. Abruzzo con
domicilio fiscale In . ............................
. ............
.rappresentata dal Presidente
Regionale A.R1 Abruzzo . .....................
.. viene stipulata la seguente convenzione.
Art. 1
(Espletamento mento attività
della A.R.l. Abruzzo La
A.R.l. Abruzzo si impegna a: a)
sviluppare la propria rete per finalità di protezione civile con pianificazione
di adeguate iniziative di implementazione
di apparati fissi e mobili: ‑
con acquisizione
, dislocazione, gestione e manutenzione degli apparati per una costante
efficienza.
degli stessi; ‑
con formazione ed addestramento del proprio personale specializzato per
il loro utilizzo. b)
Collegare lo sedi operative 1stìtuite presso gli Enti Territoriali del Governo,
Province ed altri enti ed istituzioni: -
con adeguato sistema radio secondo le esigenze segnalate
dalle strutture regionali di prevenzione e pianificazione dell'emergenza; -
cori la partecipazione alla Sala Operativa regionale, di concerto con i
responsabili regionali
; competenti
in materia, di personale apposItamente preparate, per rivestire tale
ruolo. c)
- Fornire supporto cognitivo per l’implementazione della rete radio di
protezione civile ‑
con la partecipazione, su
richiesta della Regione Abruzzo, di propri rappresentanti in gruppi di lavoro e
di studio; -
con la messa a disposizione di dati e di elaborazioni nei campi di
interesse. d)
Collaborare,
con la competente struttura regionale, nelle attività formative. ed addestrate con
la partecipazione di personale A.R.I. Abruzzo qualificato in corsi e momenti
formativi organizzati dalla competente struttura
di protezione civile regionale; -
la partecipazione del volontariato regionale e gli operatori di
protezione civile ad iniziative ed incontri dì formazione ed aggiornamento
organizzati dalla stessa A.R.I.. Abruzzo; -
la partecipazione alle esercitazioni di protezione civile regionali di
proprio personale, mezzi ed attrezzature, collaborando sia in fase organizzativa
che
attuativa. e)
Impiegare in situazioni dì crisi ed emergenza, di interesse della Protezione
Civile Regione e/o nazionale proprie risorse umane, attrezzature e mezzi,
assicurando, adeguati livelli operativi. Per
le attività indicate nei precedenti punti la struttura regionale dovrà
prendere contatti con il Presidente Regionale A.R1 Abruzzo o suo referente da
questi designato. Art.
2 (Mezzi
ed attrezzature attribuiti In comodato d'uso o donazione) La
A.R.I. Abruzzo si impegna alla gestione e alla adeguata custodia dei mezzi ed
attrezzature attribuiti in comodato d'uso o donazione, come previsto dall'art. 3
dalla L.R. 13/2007, nonché all'addestramento del personale per la loro gestione
e conduzione ai fine di un efficace ed efficiente funzionamento. Detti
mezzi ed attrezzature verranno dislocati su territorio regionale per le esigenze
segnalate dalla protezione civile regionale. Art.
3 (Modalità
e criteri di erogazione dei contributi e rimborsi ‑art. 3 L. R.
13/2007‑) La
A.R.I. Abruzzo si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale LL,PP. e
Protezione Civile Servizio Emergenze, interventi e Volontariato, entro il 31,
marzo di ogni anno, un dettagliato programma delle attività, iniziative o
acquisti di attrezzature e mezzi che si vogliono intraprendere o acquisire per
le finalità stabilite dalla Legge regionale 13107, prevedendo l'utilizzo del
contributo annuale di € 30.000,00 per una quota parte pari ad almeno il 70%
per l'acquisizione di attrezzature e mezzi o per la restante quota parte per la
copertura di ogni altro onere derivante dalla compartecipazione alle attività
di protezione civile. La
Regione Abruzzo sì riserva la facoltà di approvare il programma procedendo al
contestuale impegno della somma, qualora siano disponibili le risorse economiche
sul bilancio regionale, sia in conto contributi che in conto rimborsi. Per
l'anno 2007, anno di prima attuazione della Legge 13/07, la A.R.I. Abruzzo si
impegna ad utilizzare il contributo massimo di € 30.000,00 nell'ambito del
programma di “Prima dotazione per la Sala Radio regionale
e prima
sommaria dotazione sezioni periferiche” trasmesso con nota A.R.I. Abruzzo
29.10.2007 acquisita al protocollo regionale al nr. RA/ 113553 del 07.11.2007; L'erogazione
del contributo riguardante attrezzature e mezzi avverrà attraverso la
presentazione di appositi documenti giustificativi attestanti l'avvenuto
acquisto. La restante parte attraverso apposita relazione dell'attività svolta
e firma del legale rappresentante. Per
quanto concerne i rimborsi per oneri di cui alle voci contemplate al punto 2
dell'articolo 3 della L.R. 13/07, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00,
la rendicontazione sarà effettuata attraverso la presentazione di appositi,
documenti giustificativi. Art.
4 (Responsabilità) La
A.R.I. Abruzzo risponde delle attività dei propri volontari e personale della
loro adeguata qualificazione e professionalità e della loro idoneità fisica
rimanendo comunque esonerata
la Regione Abruzzo da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o
illegittimo comportamento. La
A.R.I. Abruzzo dichiara di assumere direttamente la responsabilità
dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia antinfortunistica,
assicurativa e di prevenzione infortuni nei riguardi dei propri volontari e
personale impiegato nelle attività poste
in essere. La
A.R.I. Abruzzo si impegna a fornire, ai propri volontari durante le attività
idonei dispositivi di protezione
individuale ed adeguata segnaletica di sicurezza e designa, volta per
volta, il preposto responsabile dei volontari impiegati nella attività
derivanti dalla presente Convenzione. Art.
5 (Variazioni) Resta
salva la facoltà dell’Amministrazione regionale
di introdurre variazioni alla presente convenzione Art.
6 (Durata) La
presente convenzione ha decorrenza dalla data odierna fino al 31 dicembre 2010,
salvo disdetta di una delle patti. La presente convenzione sarà sottoposta a
registrazione in caso d'uso. Il
Presidente
Regionale A.R.I. per l'Abruzzo
Il Direttore Regionale LL.PP. e
Protezione Civile
Dott. Ing. Pierluigi Caputi |