ARI

Associazione Radioamatori Italiani

Sezione di: PESCARA

Via delle Fornaci, 2 CASELLA POSTALE 63 65125 PESCARA

E-MAIL

TEL. 0854714835

 

CON IL PATROCINIO DI:

 

REGIONE ABRUZZO

 

 

 

PROVINCIA DI PESCARA

 

 

 

COMUNE DI PESCARA

 

 

CONVENZIONE

 

TRA

 

REGIONE ABRUZZO

 

Associazione Radioamatori Italiani ‑ COMITATO REGIONALE ABRUZZO

 

(ART. 4 L.R. 25‑06‑2007, N. 13)

 

Premesso:

che con L.R. ‑ 25,06.2007, n. 13, recante “Partecipazione della Associazione Radioamatori Italiani

Comitato Regionale Abruzzo nelle attività di protezione civile” la Regione Abruzzo, secondo le finalità stabilite dalla L.R. 14.12.1993, n. 72, stabilisce di avvalersi della Associazione Radioamatori Italiani‑ Comitato Regionale Abruzzo, di seguito indicata come A.R.I. Abruzzo, per le comunicazioni radio alternative per esigenze di protezione civile.

che (a stessa legge:

 

>            all’art. 2 ha definito le attività della A.R.I. Abruzzo;

               all'art 3 ha definito i contributi ed oneri da sostenere da parte del la Regione Abruzzo;

>            all'art, 4 dispone che, al fine dì dare operatività alle finalità ed alle attività individuate negli

               artt. 1 e 2, i rapporti tra la Regione Abruzzo e la A.R.I. Abruzzo debbano essere regolati da

               apposita convenzione.

 

Promesso ciò  tra la Regione Abruzzo con sede ed domicilio fiscale in L'Aquila Piazza S. Giusta rappresentata dal dr‑ ing. Pierluigi  Caputi Direttore della Direzione LL.PP. e Protezione Civile e la

  A.R.I. Abruzzo con  domicilio fiscale In . ............................ . ............ .rappresentata dal Presidente

  Regionale A.R1 Abruzzo . ..................... .. viene stipulata la seguente convenzione.

 

                                                                      Art. 1

                                  (Espletamento mento attività della A.R.l. Abruzzo

 

La A.R.l. Abruzzo si impegna a:

 

a) sviluppare la propria rete per finalità di protezione civile con pianificazione di adeguate iniziative di

implementazione di apparati fissi e mobili:­

     con acquisizione  , dislocazione, gestione e manutenzione degli apparati per una costante efficienza.

      degli stessi;

     con formazione ed addestramento del proprio personale specializzato per il loro utilizzo.

 

b) Collegare lo sedi operative 1stìtuite presso gli Enti Territoriali del Governo, Province ed altri enti ed istituzioni:

- con adeguato sistema radio secondo le esigenze segnalate dalle strutture regionali di prevenzione e pianificazione dell'emergenza;

- cori la partecipazione alla Sala Operativa regionale, di concerto con i responsabili  regionali ; competenti  in materia, di personale apposItamente preparate, per rivestire tale ruolo.

c) - Fornire supporto cognitivo per l’implementazione della rete radio di protezione civile

  con la partecipazione,  su richiesta della Regione Abruzzo, di propri rappresentanti in gruppi di lavoro e di studio;

-  con la messa a disposizione di dati e di elaborazioni nei campi di interesse.

d)  Collaborare, con la competente struttura regionale, nelle attività formative. ed addestrate  con la partecipazione di personale A.R.I. Abruzzo qualificato in corsi e momenti formativi organizzati dalla competente  struttura di protezione civile regionale;

-  la partecipazione del volontariato regionale e gli operatori di protezione civile ad iniziative ed incontri dì formazione ed aggiornamento organizzati dalla stessa A.R.I.. Abruzzo;

-  la partecipazione alle esercitazioni di protezione civile regionali di proprio personale, mezzi ed attrezzature, collaborando sia in fase organizzativa che  attuativa.

 e) Impiegare in situazioni dì crisi ed emergenza, di interesse della Protezione Civile Regione e/o nazionale proprie risorse umane, attrezzature e mezzi, assicurando, adeguati livelli operativi.

Per le attività indicate nei precedenti punti la struttura regionale dovrà prendere contatti con il Presidente Regionale A.R1 Abruzzo o suo referente da questi designato.

 

Art. 2

(Mezzi ed attrezzature attribuiti In comodato d'uso o donazione)

 

La A.R.I. Abruzzo si impegna alla gestione e alla adeguata custodia dei mezzi ed attrezzature attribuiti in comodato d'uso o donazione, come previsto dall'art. 3 dalla L.R. 13/2007, nonché all'addestramento del personale per la loro gestione e conduzione ai fine di un efficace ed efficiente funzionamento.

Detti mezzi ed attrezzature verranno dislocati su territorio regionale per le esigenze segnalate dalla protezione civile regionale.

 

Art. 3

(Modalità e criteri di erogazione dei contributi e rimborsi ‑art. 3 L. R. 13/2007‑)

 

La  A.R.I. Abruzzo si impegna a trasmettere alla Direzione Regionale LL,PP. e Protezione Civile Servizio Emergenze, interventi e Volontariato, entro il 31, marzo di ogni anno, un dettagliato programma delle attività, iniziative o acquisti di attrezzature e mezzi che si vogliono intraprendere o acquisire per le finalità stabilite dalla Legge regionale 13107, prevedendo l'utilizzo del contributo annuale di € 30.000,00 per una quota parte pari ad almeno il 70% per l'acquisizione di attrezzature e mezzi o per la restante quota parte per la copertura di ogni altro onere derivante dalla compartecipazione alle attività di protezione civile.

 La Regione Abruzzo sì riserva la facoltà di approvare il programma procedendo al contestuale impegno della somma, qualora siano disponibili le risorse economiche sul bilancio regionale, sia in conto contributi che in conto rimborsi.

 Per l'anno 2007, anno di prima attuazione della Legge 13/07, la A.R.I. Abruzzo si impegna ad utilizzare il contributo massimo di € 30.000,00 nell'ambito del programma di “Prima dotazione per la Sala Radio regionale  e  prima sommaria dotazione sezioni periferiche” trasmesso con nota A.R.I. Abruzzo 29.10.2007 acquisita al protocollo regionale al nr. RA/ 113553 del 07.11.2007;

L'erogazione del contributo riguardante attrezzature e mezzi avverrà attraverso la presentazione di appositi documenti giustificativi attestanti l'avvenuto acquisto. La restante parte attraverso apposita relazione dell'attività svolta e firma del legale rappresentante.

Per quanto concerne i rimborsi per oneri di cui alle voci contemplate al punto 2 dell'articolo 3 della L.R. 13/07, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00, la rendicontazione sarà effettuata attraverso la presentazione di appositi, documenti giustificativi.

 

Art. 4

(Responsabilità)

 

La A.R.I. Abruzzo risponde delle attività dei propri volontari e personale della loro adeguata qualificazione e professionalità e della loro idoneità fisica rimanendo comunque esonerata  la Regione Abruzzo da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.

 

La A.R.I. Abruzzo dichiara di assumere direttamente la responsabilità dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia antinfortunistica, assicurativa e di prevenzione infortuni nei riguardi dei propri volontari e personale impiegato nelle attività  poste in essere.

 

La A.R.I. Abruzzo si impegna a fornire, ai propri volontari durante le attività idonei dispositivi di protezione  individuale ed adeguata segnaletica di sicurezza e designa, volta per volta, il preposto responsabile dei volontari impiegati nella attività derivanti dalla presente Convenzione.

 

Art. 5

(Variazioni)

 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione  regionale di introdurre variazioni alla presente convenzione

 

Art. 6

(Durata)

 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data odierna fino al 31 dicembre 2010, salvo disdetta di una delle patti. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.

 

Il  Presidente Regionale A.R.I. per l'Abruzzo                                Il Direttore Regionale LL.PP. e

                                                                                                              Protezione Civile

                                                                                                       Dott. Ing. Pierluigi Caputi